Fatture gonfiate: analisi di una sentenza a Berlusconi
ANALISI TECNICA DELLA SENTENZA DI CONDANNA DEL TRIBUNALE DI MILANO NEI CONFRONTI DI SILVIO BERLUSCONI.
Le fatture con costi maggiorati
“condannano” Berlusconi
Rileva l’uso di tali fatture emesse da una controllata, ed effettivamente pagate, indipendentemente da qualsiasi retrocessione degli importi
Estratto da ” il Quotidiano del commercialista”
Articolo di Maurizio Meoli
Integra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 l’utilizzazione in dichiarazione di fatture emesse da una società controllata ed alla stessa effettivamente pagate, ma attestanti operazioni recanti costi maggiorati in esito ad un’intermediazione fittizia, indipendentemente da qualsiasi retrocessione di tutto o parte degli importi versati all’emittente.
A stabilirlo è il Tribunale di Milano, nella sentenza 26 ottobre 2012 n. 10956, che ha condannato, tra gli altri, l’ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
La vicenda – com’è noto – riguarda la compravendita dei diritti televisivi da parte di Mediaset spa. In particolare, nel periodo di tempo compreso tra il 1995 ed il 1998, inscenando la costituzione di una struttura dotata di capacità operative – la IMS Ltd con sede a Malta ed uffici a New York e Los Angeles, controllata al 99,9% da Mediaset spa – che nella realtà risultava essere un mero ufficio di rappresentanza domiciliato presso lo studio di un avvocato di Malta, gestita da strutture del gruppo, si concentravano sulla stessa i rapporti contrattuali con varie società di comodo e, per tal via, si rendeva possibile l’indicazione nelle dichiarazioni dei redditi di Mediaset spa, relative agli anni 2000/2003, di costi fittizi costituiti dalle fatture emesse dalla IMS Ltd stessa e recanti corrispettivi in misura superiore al reale con riferimento sia al margine di intermediazione attribuito che al costo dei diritti televisivi; con l’effetto di dichiarare redditi notevolmente inferiori al reale, realizzando un’evasione delle imposte sui redditi superiore a dodici milioni di euro. Nel contesto sopra descritto, osserva in particolare il Tribunale di Milano, non é possibile ravvisare una semplice simulazione soggettiva, ovvero una mera indicazione nelle fatture di nominativi diversi da quelli reali, trovandosi comunque in presenza, quanto meno, di una maggiorazione dei costi; con la conseguenza che gli importi corrispondentemente usciti da Mediaset spa sulla base delle suddette fatture sono trasferimenti reali di denaro, ma non a fronte di prestazioni realmente effettuate, in quanto i diritti provenienti dalle “rnajors” o da altri reali fornitori venivano fittiziamente intermediati da IMS Ltd.
Del resto, come precisato da Cass. 15 gennaio 2008 n. 1996, il reato in questione sussiste sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione (quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell’ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l’operazione sia stata posta in essere ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura), sia nell’ipotesi di sovrafatturazione “qualitativa” (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.
Sovrafatturazione qualitativa che non ha nulla a che vedere con l’ipotesi, irrilevante in relazione al delitto di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000, di non congruità dell’operazione realmente effettuata e pagata. Né l’ipotesi della sovrafatturazione qualitative richiede necessariamente la dimostrazione della retrocessione di tutto o parte degli importi versati all’emittente (circostanza che sarebbe desumibile anche dalla sentenza 23 dicembre 2010 n. 45056 della Cassazione).
Condotte prodromiche rilevanti anche se poste in essere ante riforma
Né può assumere alcun rilievo ai fini fiscali la circostanza che, nel caso di specie, gli importi siano stati versati ad una società controllata che poi ha distribuito utili, cosi rimettendo agli azionisti Mediaset parte di quanto fatturato. Al di là del fatto che i dividendi distribuiti non coprono l’interezza dell’ammortamento complessivo, infatti, l’argomento è reputato comunque privo di pregio in quanto i dividendi non sono compensabili, siccome fiscalmente non omogenei ai costi. Costi maggiorati dall’intermediazione fittizia e che si sono riflessi sulle dichiarazioni dei redditi sotto il profilo dell’esposizione di elementi passivi frazionati in quote di ammortamento annuali.
Rispetto ad essi è irrilevante che le condotte prodromiche che hanno concorso a determinare una dichiarazione fraudolenta siano state poste in essere in epoca largamente antecedente alla presentazione della dichiarazione (cfr. Cass 20 ottobre 2008 n. 39176), ovvero addirittura anteriormente alla riforma del diritto penale tributario, che ha escluso la rilevanza penale delle condotte meramente prodromiche. Ciò che conta, infatti, è l’azione consapevole del contributo fornito alla creazione del supporto documentale idoneo ad essere inserito in dichiarazione; d’altra parte, la nuova normativa ha semplicemente voluto escludere la rilevanza penale dei fatti prodromici ai quali non sia seguita la dichiarazione dei redditi, mentre, allorché i fatti si pongano in continuità causale con la dichiarazione, la riforma non assume alcun rilievo, rimanendo del tutto indifferente il momento di presentazione della dichiarazione al Fisco.